Aggiornato il Protocollo sulla Sicurezza COVID-19 nei luoghi di lavoro

L’accordo con le parti sociali, firmato il 6 Aprile tra Governo, aziende e Parti Sociali, aggiorna il Protocollo sulla sicurezza di marzo e aprile 2020: sono state semplificate le regole su mascherine, trasferte e ritorno al lavoro dopo la positività.

Il Protocollo aggiorna i precedenti accordi del 14 marzo e 24 aprile 2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro che erano stati recepiti con DPCM.

Sono stati inserite le novità intervenute in questo anno mantenendo inalterato l’impianto dei precedenti protocolli che – come dimostrano anche i dati forniti da INAIL sul numero delle denunce di infortunio professionale per COVID – sono stati molto efficaci nel contenimento e nel contrasto al virus. Ha trovato conferma e condivisione il principio fondamentale secondo cui la pandemia ha natura di rischio biologico generico.

In questo senso, il contrasto al virus viene attuato attraverso i provvedimenti della pubblica autorità e i protocolli, escludendo, quindi, la necessità di effettuare la valutazione dei rischi e l’aggiornamento del relativo documento di valutazione (DVR).

Viene confermato che il lavoro agile o da remoto è un «utile e modulabile strumento di prevenzione» da contagio Covid nei luoghi di lavoro. Il ricorso agli ammortizzatori sociali, o alle ferie sono alternative al lavoro in presenza.

Anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, va favorito il ricorso al lavoro agile e da remoto, sempre in chiave di prevenzione dal rischio contagi, ma il datore di lavoro dovrà garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

Altra importante indicazione: i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, le aziende dovranno assicurare che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale.
In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore (l’uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento),

Bisogna assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dipendenti dedicati alla produzione, con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti. L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati, che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità degli orari.

Secondo il Protocollo è necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. I lavoratori che non necessitano di particolari strumenti di lavoro e che possono lavorare da soli, potrebbero in via transitoria essere posizionati in spazi ricavati da uffici inutilizzati o sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, potranno essere individuate soluzioni innovative come il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro.

Trasferte e viaggi
Il datore di lavoro dovrà tenere in conto del contesto associato alle diverse tipologie di viaggio previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

 

Non sono consentite le riunioni in presenza, a meno che non vi sia un motivo di necessità e urgenza; se è impossibile il collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione, garantiti il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina chirurgica (o dispositivi di protezione individuale di livello superiore) e un’adeguata areazione del locale.

Infine, nel Protocollo figura la seguente clausola:

“la mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.”