![]() Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. |
![]() Art. 12 Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno quelle necessarie ai seguenti fini: - la diminuzione del numero dei nati-morti e della mortalità infantile, nonché il sano sviluppo dei fanciulli; - il miglioramento di tutti gli aspetti dell’igiene ambientale e industriale; - la profilassi, la cura e il controllo delle malattie epidemiche, endemiche, professionali e d’altro genere; - la creazione di condizioni che assicurino a tutti servizi medici e assistenza medica in caso di malattia. |