• prima super, per i lavoratori che sono in possessodi un diploma professionale riconosciutodallo Stato italiano.
• prima, per i lavoratori con alta professionalità(infermiere diplomato, maggiordomo, chef,addetto alla compagnia, ecc.).
• seconda, per i lavoratori che si occupanodella vita familiare (camerieri, autisti, babysitter, ecc.).
• terza, per i lavoratori che fanno lavori di faticao manuali (pulizie, lavanderia, giardino).
• Attenzione: dalla terza categoria, dopo 14mesi di lavoro, questi
lavoratori passano alla seconda categoria. (art.12)
PERIODO DI PROVA (art.15)
Periodo durante il quale i lavoratori prendono conoscenza dei propri
compiti valutando le proprie necessità in rapporto a quelle del datore
di lavoro:
I° super 30 giorni di lavoro effettivo
I° 30 giorni di lavoro effettivo
II° 8 giorni di lavoro effettivo
III° 8 giorni di lavoro effettivo
Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto
in qualsiasi momento sia dal datore di lavoro che dal lavoratore, senza
preavviso, ma con il pagamento, a favore del lavoratore della
retribuzione e delle eventuali competenze accessorie al lavoro prestato.
RIPOSO SETTIMANALE (art.16)
Il riposo settimanale è di 36 ore:
• un giorno completo (24 ore) preferibilmente di domenica. Se si lavora
in questo giorno si ha diritto ad una giornata di riposo nella giornata
successiva e le ore lavorate sono pagate con la maggiorazione del 60%;
• le altre 12 ore in un altro giorno da concordare. Se si lavorano
vanno pagate con il 40% di
maggiorazione.
ORARIO DI LAVORO (art.17)
Per i lavoratori conviventi l'orario settimanale dal 1 gennaio 2003 è
di 54 ore, suddivise in massimo 10 ore al giorno. Per i lavoratori non
conviventi l'orario settimanale massimo è di 45 ore, dal 1 gennaio 2004
sarà di 44 ore.
LAVORO STRAORDINARIO (art.18)
Il lavoro straordinario è compensato con la maggiorazione del 25% se
svolto dalle ore 6.00 alle ore 22.00; del 50% se svolto dalle ore 22.00
alle ore 6.00 (notturno). La maggiorazione è del 60% se svolto di
domenica o in una festività indicata all’art.19.
FESTIVITÀ (art.19)
Sono festività: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1°
maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26
dicembre, Santo Patrono. In queste giornate è diritto del lavoratore
riposare. Se lavora deve essere pagato con il 60% in più. Ed ha diritto
al recupero della giornata di riposo. Se la festività cade di domenica
il lavoratore ha diritto ad essere pagato una giornata in più o ad avere
un’altra giornata di riposo.
FERIE (art.20)
Il lavoratore, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di
lavoro ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni di lavoro (in
pratica un mese intero) pagati.
LA MATERNITÀ (art.25)
Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto
di lavoro, e fino alla cessazione del periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto) la
lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa.
LA MALATTIA (art. 27) ED INFORTUNIO (art.28)
Il lavoratore che si ammala o che subisce un infortunio sul lavoro ha
diritto a conservare il posto di lavoro per un determinato periodo di
tempo (questo periodo dipende dalla anzianità di servizio) e al
pagamento di una indennità.
In caso di malattia è obbligatorio informare tempe stivamente il datore
di lavoro e spedire a mezzo raccomandata una copia del certificato
medico entro 3 giorni dall’evento al datore di lavoro.
LA RETRIBUZIONE (art.30)
Il datore di lavoro assieme alla retribuzione deve dare al lavoratore
un foglio paga dove sono riportate le voci principali della mensilità
pagata. Il foglio paga va firmato dal lavoratore e dal datore di lavoro e
ognuno deve averne una copia.
SCATTI DI ANZIANITÀ (art.33)
Ogni 2 anni di lavoro, presso lo stesso datore di lavoro, spetta al
lavoratore un aumento del 4%
sulla retribuzione minima contrattuale. Questo aumento non può essere
assorbito da un eventuale superminimo.
LA TREDICESIMA (art.35)
Spetta ai lavoratori 1 mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione
globale di fatto, da corrispondere entro dicembre in occasione del
Natale. Per coloro le cui prestazioni non raggiungessero un anno di
servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti
sono i mesi del rapporto di lavoro.
IL LICENZIAMENTO E LE DIMISSIONI
(art. 36)
Il periodo di preavviso dipende dall’orario settimanale e dalla
anzianità. Il periodo di preavviso si dimezza in caso di dimissioni del
lavoratore.
IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO (art.37)
Il lavoratore per ogni mese di lavoro matura il diritto ad una somma
che gli verrà pagata alla fine del rapporto di lavoro. È previsto, se
richiesto, il pagamento di un anticipo sul TFR annuo fino al 70% del
maturato.
In Italia, ci sono leggi che tutelano la lavoratrice e il lavoratore
straniero e gli garantiscono diritti e doveri per migliorare la sua
vita.
Ecco le principali:
L’ASSISTENZA SANITARIA
• In Italia tutte le persone, italiane e non, hanno diritto di essere
curate, anche con il ricovero in ospedale.
• I lavoratori stranieri con permesso di soggiorno per lavoro (anche in
cerca di occupazione) sono iscritti obbligatoriamente al Servizio
Sanitario Nazionale insieme ai familiari a carico. I lavoratori e le
loro famiglie in Italia hanno diritto al medico di famiglia e a tutti i
servizi sanitari alle stesse condizioni (gratuità o a pagamento) dei
cittadini italiani.
• Per poter avere le stesse prestazioni sanitarie è necessario ottenere
il libretto sanitario ottenibile rivolgendosi presso gli uffici della
Azienda Sanitaria Locale con i documenti personali: passaporto, permesso
di soggiorno (oppure, in caso di lavoratori in attesa di
regolarizzazione, con copia della domanda di regolarizzazione e della
ricevuta postale).
• I lavoratori dipendenti che si ammalano devono mandare il certificato
medico al datore di lavoro e possono essere soggetti a controllo.
LA MATERNITÀ
La lavoratrice immigrata ha gli stessi diritti della
lavoratrice italiana in caso di maternità: cure
mediche specialistiche, obbligo di non lavorare due mesi prima della
data presunta del parto e tre mesi dopo il parto. In tutto questo
periodo non può essere licenziata. Se la lavoratrice possiede la carta
di soggiorno, ha una tutela previdenziale bassa e redditi limitati
può chiedere un assegno di maternità (di natura assistenziale)
all’Inps.
Se la lavoratrice possiede la carta di soggiorno, e non ha una tutela
previdenziale può chiedere un assegno di maternità concesso da tutti i
Comuni d’Italia. I due assegni non sono cumulabili.
I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Al momento dell’assunzione i datori di lavoro devono chiedere all’Inps
(Istituto della previdenza sociale) l’iscrizione del lavoratore per il
versamento dei contributi e all’Inail per gli infortuni sul lavoro. Per i
lavoratori in fase di regolarizzazione la denuncia può essere
effettuata in occasione della stipula del contratto di soggiorno per
lavoro presso la Prefettura (Ufficio territoriale di governo).
Del versamento trimestrale dei contributi previdenziali è responsabile
il datore di lavoro, il quale può rivalersi con il lavoratore per la
quota a suo carico, con il pagamento della retribuzione mensile o al
massimo allo scadere di ogni trimestre.
Con il pagamento dei contributi, i lavoratori hanno diritto ad una
serie di prestazioni previdenziali e socio-assistenziali (pensioni,
assegni familiari, indennità di maternità e disoccupazione, infortuni e
malattie professionali, assistenza sanitaria).
Per avere diritto a tali prestazioni occorre versare i contributi per
almeno 24 ore di lavoro nella settimana (anche con più datori di
lavoro). La recente riforma della legge sull’immigrazione prevede che,
in caso di rimpatrio definitivo, i lavoratori stranieri, titolari di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, conservano i
diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e avranno diritto,
al compimento del 65° anno di età, alla pensione di vecchiaia liquidata
con il sistema contributivo, anche se hanno meno dei cinque anni di
contributi richiesti dalla legge (art.1. comma 20, legge 8 agosto 1995
n.335 coordinato con art.18 legge 189/2002 Bossi-Fini). La deroga
relativa ai requisiti minimi contributivi non si applica, invece, ai
lavoratori stranieri che hanno titolo alla liquidazione della pensione
di vecchiaia con il sistema retributivo o misto. Anche in questo caso,
comunque, la pensione di vecchiaia non potrà essere concessa prima dei
65 anni, sia per gli uomini sia per le donne. Per quanto riguarda la
pensione ai superstiti, non potrà essere concessa se il decesso avviene
prima del compimento del 65° anno, in quanto la posizione contributiva è
da ritenersi efficace solo al compimento di tale età. Se il decesso
avviene dopo il compimento del 65° anno di età, ai superstiti spetta la
pensione secondo quanto previsto per la generalità dei lavoratori.
LE TASSE
I lavoratori domestici stranieri pagano le tasse allo Stato
italiano con le stesse regole dei cittadini italiani. Nell’anno
successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti è necessario
presentare la Dichiarazione dei Redditi (entro il 31 luglio presso
uno sportello bancario o postale ovvero entro il 31
ottobre presso un Centro di Assistenza Fiscale),ed effettuare il
versamento delle imposte dovute (entro il 20 giugno ovvero entro il 20
luglio, con l’applicazione degli interessi previsti per il tardivo
versamento). La dichiarazione dei redditi costituisce requisito
fondamentale per usufruire di una serie di diritti quali: rinnovo del
permesso di soggiorno, richiesta della carta di soggiorno, diritto al
ricongiungimento familiare, alle prestazioni assistenziali, richiesta di
cittadinanza italiana, ecc.
IL PERMESSO DI SOGGIORNO E IL LAVORO
LA CARTA DI SOGGIORNO
Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è rilasciato
dopo la stipula di un contratto di soggiorno per lavoro e ha una durata
massima di due anni nel caso di lavoro a tempo indeterminato e di un
anno nel caso di lavoro a tempo determinato. Tale permesso deve essere
rinnovato prima della scadenza presso la Questura. Per chi ha usufruito
della regolarizzazione tale permesso scade dopo un anno dalla data di
rilascio, con possibilità di rinnovo.
Per i lavoratori domestici stranieri la retribuzione minima mensile è
stata fissata in 439 euro, anche nel caso di più datori di lavoro.
Da ricordare che i lavoratori che perdono il lavoro hanno diritto a
rimanere in Italia per almeno sei mesi in cerca di occupazione;
trascorso tale termine, se non hanno trovato un nuovo lavoro devono
lasciare l’Italia.
Se i lavoratori hanno vissuto legalmente per almeno sei anni in Italia e
possiedono i requisiti di reddito e alloggio richiesti, possono
ottenere la carta di soggiorno che è a tempo indeterminato.