"Riformare il mercato del lavoro
è la condizione per conseguire l'obbiettivo di aumentare l'occupazione,
accrescendone la qualità"
Marco Biagi
Ecco una sintesi delle principali novità introdotte dalla Riforma Biagi, dal punto di vista delle aziende e dei lavoratori.

1) Contratti formativi: Apprendistato, Inserimento
Per le aziende:
Sparisce il contratto formazione lavoro (che resta però nella Pa), a favore
dell'apprendistato e del nuovo contratto di inserimento.
Per i lavoratori:
L'apprendistato agevola i giovani fino a 29, l'inserimento diventa anche
"reinserimento" per chi è andato in mobilità o vuole reinserirsi nel mercato del lavoro dopo una prolungata assenza.

2) Contratto di Somministrazione (Agenzie Interinali)
Per le aziende:
Consiste in un accordo commerciale concluso fra due soggetti, uno denominato “utilizzatore” e l’altro "somministratore". Grazie a questo accordo, il somministratore, le ex Agenzie Interinali, (che deve possedere la prescritta autorizzazione per la fornitura professionale di manodopera) assume i lavoratori e li mette a disposizione dell’utilizzatore per esigenze professionali di carattere continuativo o limitato nel tempo.
Per i lavoratori:
Il lavoratore è alle dipendenze del somministratore ma svolge la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore. Tutte le informazioni relative all'indicazione dell'impresa utilizzatrice, alla data di inizio e durata del rapporto con quest'ultima, alle mansioni da svolgere, al luogo, all'orario, all'inquadramento e al trattamento economico e normativo delle prestazioni devono essere fornite dal somministratore. Quest'ultimo deve inoltre informare il lavoratore sugli eventuali rischi per la salute e le relative contromisure di prevenzione, a meno che il contratto di somministrazione non stabilisca che questo obbligo informativo spetti all'utilizzatore.

3) Co.co.co. e lavoro a "progetto"
Per le aziende:
Per assicurarsi la consulenza le imprese dovranno elaborare un "progetto"
nel quale vengono chiariti collaborazione, durata, retribuzione e pagamento. Senza queste condizioni, i rapporti di "collaborazione" saranno considerati rapporti subordinati.
Per i lavoratori:
Gli attuali co.co.co. sono sostituiti, ad esclusione di alcune categorie
individuate all'art. 61 del DLgs. 276/2003) , dai contratti di lavoro a "progetto", con nuove garanzie. La stesura in forma scritta del progetto e la definizione della durata e del corrispettivo eviteranno gli abusi nell'utilizzo delle collaborazioni.

4) Part time
Per le aziende:
Scompaiono i vincoli per gli straordinari e viene data via libera all'accordo
con il datore di lavoro.
Per i lavoratori:
Per giovani, donne e over 55 aumentano le opportunità di lavorare
conciliando studio o famiglia.

5) Job sharing: lavoro ripartito
Per le aziende:
Con il lavoro ripartito le aziende potranno dividere un'unica prestazione tra
due o più dipendenti. Si addice in particolare alle attività di segreteria o a mansioni di tipo amministrativo.
Per i lavoratori:
Lavoratori con esigenze di flessibilità (donne, giovani o uomini vicini alla
pensione) potranno dividersi una mansione, ripartendosi il numero di ore lavorative e la retribuzione.

6) Job on call: lavoro intermittente
Per le aziende:
E' possibile assumere lavoratori per prestazioni discontinue o
intermittenti. Il contratto di lavoro intermittente può prevedere o meno l'obbligo del lavoratore di rispondere alla "chiamata".
Per i lavoratori:
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