Assunzione
1) Assunzione
extra-comunitari
Dal 29/01/2009, con l’entrata in vigore della Legge 2/2009, per i Datori di Lavoro domestico, gli obblighi di comunicazione ai Centri per l’Impiego, si intendono assolti semplicemente con la presentazione delle comunicazioni all’INPS.
Sarà poi l’istituto previdenziale a trasmettere, in via informatica, le comunicazioni ai servizi competenti, al ministero del Lavoro, all’Inail, nonché alla Prefettura.
La
comunicazione all’INPS va presentata
entro le 24 ore del giorno antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro. L’inosservanza di tale obbligo è punibile con una sanzione pecuniaria amministrativa. Con circolare n.20 del 17/02/2009 l’Inps ha trasmesso i nuovi moduli da utilizzare: MOD.COLD-ASS
Per l’
iscrizione il datore di lavoro potrà:
- avvalersi del
Conctat Center al numero 803164, fornendo telefonicamente tutti i dati necessari
- utilizzare l’apposita procedura
internet con l’invio on-line disponibile sul sito
www.inps.it (se non si riceve la telefonata di conferma da parte dell’INSP entro 4/5 gg è consigliabile telefonare all'INPS della tua città e chiedere se la pratica è stata acquisita o meno)
- utilizzare il
modulo cartaceo per la presentazione o l’invio alle sedi
Dopo aver fatto timbrare dall'Inps la copia del modello di assunzione, è necessario darne una
fotocopia anche al/alla lavoratore/trice.
Se il rapporto di lavoro prevede la convivenza o l’ospitalità è necessario comunicare l’assunzione di stranieri alla Questura e all’Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore tramite Raccomandata A/R.
2) Assunzione
neo-comunitari
Per l’assunzione di neo-comunitari è sufficiente un
documento d’identità valido (del Paese di appartenenza) e il
Codice fiscale. Per quanto riguarda la procedura di assunzione, restano valide le istruzioni riportate nel paragrafo precedente.
Documenti necessari per assumere una persona
Il datore di lavoro per instaurare un rapporto di lavoro corretto deve visionare e farsi rilasciare in
fotocopia i seguenti documenti:
- permesso di soggiorno (se la persona è straniera )
- tessera sanitaria
- posizione INPS (se c'è un rapporto pre-esistente)
- carta identità o passaporto
- codice fiscale (se esistente)
- attestato frequenza scuola (se studente)
Cessazione del rapporto di lavoro
Gli obblighi di comunicazione ai Centri per l’Impiego, si intendono assolti semplicemente con la presentazione delle comunicazioni all’
INPS.
Sarà poi l’istituto previdenziale a trasmettere, in via informatica, le comunicazioni ai servizi competenti, al ministero del Lavoro, all’Inail, nonché alla Prefettura.
Successivamente le informazioni così fornite all’Istituto di previdenza andranno probabilmente integrate con la nuova modulistica. E’ necessario presentare la comunicazione entro
5 giorni dalla chiusura del rapporto stesso. L’inosservanza di tale obbligo è punibile con una sanzione pecuniaria amministrativa.
Con circolare n.20 del 17/02/2009 l’Inps ha trasmesso i nuovi moduli da utilizzare: MOD.COLD-VAR
Per la chiusura il datore di lavoro potrà :
- avvalersi del
Conctat Center al numero 803164, fornendo telefonicamente tutti i dati necessari
- utilizzare l’apposita procedura
internet con l’invio on-line disponibile sul sito
www.inps.it
- utilizzare il
modulo cartaceo per la presentazione o l’invio alle sedi
Se il rapporto di lavoro prevede la convivenza o l’ospitalità di uno/a straniero/a
è necessario comunicarne la chiusura alla Questura e all’Autorità di Pubblica Sicurezza (solo se il rapporto di lavoro è fuori Brescia)
entro 48 ore tramite Raccomandata A/R.
Versare i contributi all’INPS entro 10 gg dalla data di chiusura del rapporto di lavoro.
Retribuzione
La Tredicesima mensilità ed il Trattamento di Fine Rapporto (TFR o liquidazione) vanno erogati alla scadenza prevista (la tredicesima a Dicembre, il TFR al momento della cessazione del rapporto di lavoro).
Sconsigliamo di erogare sia il TFR che la Tredicesima mensilmente insieme allo stipendio.
In caso di pagamento in contanti della retribuzione, fatevi rilasciare dalla lavoratrice una ricevuta della somma erogatale.Ferie, festività e permessi.
Ferie, festività e permessi
La lavoratrice ha diritto alle ferie (un mese all'anno); le ferie devono essere godute e retribuite.
La lavoratrice ha diritto di godere (cioè non deve lavorare) di tutte le festività previste dal CCNL:
1° gennaio, 6 gennaio, Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre più il Santo Patrono.
Se invece la lavoratrice in tali giornate lavora, ha diritto alla retribuzione del giorno più la maggiorazione del 60%, oltre alla festività. Se le festività cadono in domenica, vanno pagate in aggiunta alla retribuzione ordinaria del mese.
In caso di rapporto di lavoro con convivenza a tempo pieno, la lavoratrice ha diritto al riposo domenicale (24 ore) e ad un'altra mezza giornata infrasettimanale (12 ore) da concordarsi.Qualora tali giornate fossero invece lavorate, esse vanno retribuite con le maggiorazioni di straordinario previste dal Contratto.
In caso la lavoratrice abbia esaurito le proprie ferie maturate e il datore di lavoro conceda un periodo di permessi non retribuiti, è utile che tale aspettativa sia formalizzata per iscritto a seguito della richiesta, anch'essa scritta, da parte della lavoratrice: tale scambio di lettere serve a giustificare anche nei confronti dell'INPS le ore di contributi che non verranno versati in quanto vi sono state ore non retribuite.
Bollettini Inps
Quando arrivano per la
prima volta i bollettini INPS, si ha tempo
30 giorni dalla data riportata sulla comunicazione allegata ai bollettini (di colore blu) per il loro pagamento.
Il termine di pagamento per i
successivi bollettini INPS è invece:
nei primi 10 giorni del mese successivo alla scadenza del trimestre solare, cioè dall'1 al 10 gennaio, dall'1 al 10 aprile, dall'1 al 10 luglio, dall'1 al 10 ottobre.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro invece i contributi si devono pagare entro 10 giorni dalla data di dimissioni o licenziamento (con questo bollettino si dichiara la chiusura del rapporto di lavoro all'INPS)
Anche la lavoratrice deve pagare la sua quota di contributi, che se non sono trattenuti alla fonte sulla busta paga, rischiano di rimanere a carico del datore di lavoro.
Dopo aver effettuato il versamento, bisogna consegnarne una copia alla lavoratrice e conservare l'altra al fine di poter dedurre dal reddito la relativa quota (denuncia dei redditi).